Pensioni minime nel 2023: tutti i cambiamenti

Da inizio anno sono stati apportati dei cambiamenti per quanto riguarda le pensioni minime: in aumento per gli over 75 e altri aggiustamenti contenuti nella Legge di Bilancio 2023. Vediamo quali.

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Ormai certi gli aumenti previsti dalla Legge di Bilancio 2023 , che ha voluto rivedere le pensioni minime le quali dunque saliranno a circa 600 euro per gli over 75.

Ciò significa che ci ha anagraficamente un’età pltre i 75 anni compiuti, potrà vedere un aumento della propria pensione ma solo a partire dal cedolino di maggio.

L’aumento, si ripete, è previsto per le sole pensioni minime, ovvero le pensioni di importo minimo garantito dal Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, cioè quell’importo minimo che lo Stato dovrebbe occuparsi di assicurare ai cittadini purché essi possano condurre una vita dignitosa.

Aumento pensioni: i dettagli

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La legge di Bilancio 2023 entrata in vigore il 1° gennaio, ha previsto che i beneficiari delle pensioni che abbiano più di 75 anni possano avere nei loro importi mensili un aumento del 6,4 %.

Un aumento che però ha valore per due anni: solo dunque per quest’anno, il 2023, e l’anno prossimo, il 2024. L’incremento pensionistico è da considerarsi interno a una rivalutazione straordinaria dell’1,5 %, in questo caso concessa al trattamento minimo a prescindere dall’età anagrafica.

Nel pratico, gli over 75 – si presume da maggio – riceveranno circa 600 euro, mentre i restanti pensionati che abbiano meno di 75 ma ricevono la pensione minima, vedranno assegni di 572,20, contro i 525,38 euro del 2022.

Per avere chiaro come funzionino gli aumenti, si invitano i lettori a consultare la Circolare n. 35 dello scorso 3 aprile, che contiene tutte le istruzioni ufficiali INPS che riguarda l’aumento delle pensioni dal 1° gennaio 2023 e fino a dicembre 2024, e in cui si legge che:

  • per l’aumento, si fa riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna mensilità compresa la tredicesima;
  • sono escluse dalla base di calcolo, per la determinazione dell’incremento, le prestazioni fiscalmente non imponibili (ad esempio le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva cosiddetta “quattordicesima mensilità”, l’importo aggiuntivo della pensione), le prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni a carattere facoltativo e le prestazioni di accompagnamento a pensione;
  • per le pensioni che decorrono fra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, l’incremento spetta dalla data di decorrenza della pensione;
  • l’importo spettante a titolo di incremento sarà corrisposto con la stessa cadenza di pagamento della pensione ed evidenziato sul cedolino di dettaglio del pagamento; le somme corrisposte a titolo di incremento sono fiscalmente imponibili e sono, ininfluenti per l’erogazione, tra le altre, delle somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc. Inoltre, non rilevano ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, cioè il trattamento pensionistico complessivo sarà considerare al netto dell’incremento transitorio.