Congedo straordinario, nuova opzione di rinuncia: le istruzioni INPS
L’INPS introduce una nuova funzionalità che consente di rinunciare al congedo straordinario precedentemente richiesto, offrendo maggiore flessibilità ai lavoratori. La rinuncia può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nel mese di presentazione e non è possibile rinunciare a periodi già trascorsi o non ancora iniziati.
L’INPS introduce la possibilità di rinunciare al congedo straordinario attraverso una nuova funzionalità disponibile nella procedura di domanda online. Questa opzione offre maggiore flessibilità ai lavoratori per adeguare le richieste di congedo alle esigenze familiari in evoluzione.
La nuova funzionalità di rinuncia al congedo straordinario dell’INPS
L’INPS ha reso disponibile una nuova funzionalità che consente di rinunciare al congedo straordinario precedentemente richiesto. Questa opzione permette ai lavoratori di modificare le condizioni della domanda originaria, offrendo maggiore flessibilità nel gestire il proprio periodo di congedo.
Per utilizzare la funzionalità di rinuncia, i dipendenti devono accedere al sito dell’INPS e selezionare il servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)”. Successivamente, è necessario seguire il percorso “Lavoro – Congedi, permessi e certificati – Congedi – Comunicazione di variazione” e autenticarsi utilizzando le credenziali SPID, CNS o CIE.
Limitazioni e procedure per la rinuncia al congedo
È importante tenere presente che la rinuncia è possibile solo per le domande in corso di fruizione nel mese in cui viene presentata la comunicazione di variazione. Il periodo di congedo richiesto precedentemente deve coprire, total o parzialmente, il mese in cui si effettua la rinuncia.
La nuova funzionalità non consente di rinunciare ai benefici derivanti da domande relative a periodi già trascorsi o non ancora iniziati. Al termine della procedura di rinuncia, sarà possibile consultare il riepilogo e la ricevuta della comunicazione inviata all’INPS.
Per ulteriori dettagli e un esempio pratico, si consiglia di consultare il testo completo del messaggio n. 2600/2023 dell’INPS.