INPS, approvato il nuovo regolamento sull’autotutela: cosa significa e cosa cambia

È stato diffuso il nuovo regolamento INPS sull’autotutela, così da aggiornare lo strumento di amministrazione dopo l’incorporazione degli enti previdenziali disciolti e le riforme legislative. Vediamo cosa cambia e come i provvedimenti di competenza INPS potranno variare.

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Con la circolare n.47 (17 maggio 2023) il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ha appena aggiornato il regolamento che riguarda l’autotutela.

Innanzitutto, bene capire cosa voglia dire “autotutela”, e come lo stesso Istituto riporta sulla pagina dedicata, essa è uno strumento:

Di amministrazione attiva con cui la P.A. può intervenire tempestivamente su decisioni amministrative errate e/o illegittime al fine di migliorare il rapporto con gli utenti riducendo altresì l’incidenza del contenzioso amministrativo/giudiziario.

L’aggiornamento del regolamento che riguarda l’autotutela interessa tutti i provvedimenti che l’istituto nazionale di previdenza sociale gestisce. Il motivo dell’introduzione del regolamento appena approvato dal Cda dell’INPS riguarda l’adattamento dell’autotutela alle novità che recentemente hanno riguardato l’INPS e le proprie prestazioni, con il fine ultimo di rendere più snello il rapporto tra i cittadini e l’Istituto prevenendo, quando possibile, qualsivoglia controversia.

Capire il nuovo procedimento di autotutela: le fasi

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Lo strumento di amministrazione attiva cui regolamento è appena stato aggiornato dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) prevede che qualunque interessato, tanto in modalità telematica o con PEC, possa avviare un procedimento di autotutela.

Tutti coinvolti nel procedimento devono essere avvertiti non appena lo stesso ha inizio, e in questa fase a gestire l’iter è l’ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame.

La suddetta fase, deve concludersi dopo massimo 30 giorni dall’avvio e concerne anche le comunicazioni di avvio e conclusione del procedimento l’acquisizione della documentazione e la verifica della stessa e delle altre informazioni necessarie.

Infine, il procedimento di autotutela si chiude adottando uno dei provvedimenti definiti dal regolamento, ovvero:

  • annullamento d’ufficio;
  • rettifica;
  • convalida;
  • revoca.

Importante sottolineare che il provvedimento deve contenere anche: l’ufficio responsabile del provvedimento oggetto di riesame, l’istruttoria compiuta la motivazione la prestazione o il diritto riconosciuti gli sconosciuti, il termine l’autorità presso la quale potrà essere presentata e, infine, un eventuale ricorso.