Bonus assunzioni giovani 2023: cos’è e come funziona?

Con la legge di Bilancio 2023 è stato rinnovato il  bonus assunzioni giovani under 36, esonero contributivo destinato ai datori di lavoro che assumano giovani fino ai 35 anni.

Diritto-del-lavoro

La nuova legge di Bilancio ha confermato anche per il 2023 il bonus assunzioni giovani. I datori di lavoro che dunque assumano nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 giovani fino ai 35 anni, potranno fruire del beneficio.

Ci sono però alcune disposizioni da rispettare per ricevere il bonus assunzioni giovani: vediamo quali.

Bonus assunzioni giovani 2023: chi può richiederlo?

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I datori di lavoro che possono richiedere il bonus sono coloro che abbiano assunto giovani fino ai 36 anni di età non compiuti con un contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

Il giovane assunto deve però rispettare un requisito fondamentale: non essere mai stato titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per i datori di lavoro privati che accedono all’esonero contributivo del 100% nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, la validità sarà di tre anni per tutte la generalità delle aziende e di 4 anni per i privati che effettuino assunzioni in una sede che sorga nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna.

Ma attenzione: l’azienda che assume deve forzatamente rispettare alcuni vincoli per ricevere il bonus.

Innanzitutto, non devono esserci stati licenziamenti individuali nei 6 mesi precedenti all’assunzione licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e stessa cosa per i 9 mesi successivi all’assunzione del giovane, altrimenti si perde il bonus.

Infine, coloro che hanno diritto all’esonero sono i datori di lavori appartenenti alle categorie di sotto elencate:

  • Enti pubblici economici
  • Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici
  • Enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico
  • Ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • Aziende speciali costituite anche
    in consorzio
  • Consorzi di bonifica
  • Consorzi industriali
  • Enti morali
  • Enti ecclesiastici.