Pensioni 2023: chi è escluso dagli aumenti della rivalutazione

La Legge di Bilancio ha stabilito le fasce di rivalutazione previste per il 2023 sulle pensioni. Tuttavia, alcune forme pensionistiche sono escluse dagli aumenti. Vediamo insieme quali.

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La rivalutazione delle pensioni ha avuto inizio a gennaio 2023, mentre altri hanno dovuto attendere i mesi successivi, nei quali sono stati pagati anche gli arretrati.

Tuttavia, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio, non tutti potranno beneficiare della perequazione. Vediamo insieme chi è escluso.

Pensioni 2023, al via le rivalutazioni

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La legge di bilancio prevede una rivalutazione delle pensioni del 7,3%, la quale è iniziata a gennaio. A beneficiare della rivalutazione a gennaio 2023 sono stati coloro che ricevono un assegno pensionistico inferiore o uguale a 2.101,52 euro, ovvero quattro volte il trattamento minimo.

Coloro che ricevono un assegno superiore ai 2.101,52 euro hanno ricevuto la rivalutazione a partire da marzo. A partire dal 1° marzo, ai pensionati che ricevono un assegno superiore a quattro volte il minimo sono stati pagati anche gli arretrati riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023.

Chi è escluso dalla rivalutazione

Tuttavia, le prestazioni d’accompagnamento alla pensione, come l’Ape sociale, non sono incluse nella perequazione e non saranno rivalutate per tutta la loro durata.

La Legge di Bilancio ha stabilito diverse fasce di rivalutazione delle pensioni, a seconda dell’importo dell’assegno, con la rivalutazione del 100% prevista fino a quattro volte il trattamento minimo e una percentuale decrescente per le fasce superiori.

Come viene determinato l’aumento

In generale, la rivalutazione prevista dalla Legge di Bilancio rappresenta una buona notizia per i pensionati, ma è importante tenere presente che alcune prestazioni non saranno soggette a questa rivalutazione e che la rivalutazione stessa varia in base all’importo dell’assegno pensionistico.

Per determinare l’importo complessivo dell’assegno da rivalutare, si considerano le prestazioni erogate da enti diversi dall’Inps e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’Inps.